mercoledì 30 gennaio 2013

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: EPPURE AVEVAMO RAGIONE

Ebbene si, dopo una lunga tiritena a colpi di lettere e note protocollate, tra me e l'amministrazione, si scopre che la nostra interpretazione della normativa sull'accesso agli atti era quella giusta...
Si perchè in tutti questi anni varie istituzioni si sono pronunciate su questo tema, l'accesso agli atti appunto, ed altrettante sono state le versioni che le interpretazioni della L.241 e soprattutto della L. 190 (sempre in materia di trasparenza amministrativa e accesso agli atti) si sono susseguite.
La nostra amministrazione, per vari mesi, ha portato avanti una linea molto chiusa e conservatrice: la quasi totalità degli atti non potevamo averli se non chiedendo il favore a qualche consigliere che gentilmente ci faceva una richiesta a nome suo...
Ed infine il pronunciamento tanto atteso: il Consiglio dei Ministri vara un paio di decreti legislativi che
ricalcano la nostra interpretazione, cioè quella di un facile, libero e chiaro accesso agli atti (tra l'altro l'Europa aveva bacchettato l'Italia più volte in questi mesi...).
Ecco uno stralcio del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri pubblicato qualche giorno fa in cui si riportano le novità legislative:

1. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. 

2. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti. 

3. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza). 

4. si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni. 

5. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. 

6. si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto). 

7. si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente). 

8. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

Eppure, come in tante altre cose, avevamo ragione...

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