venerdì 10 febbraio 2012

IL SASSOLINO INTERVISTA IL PROF. DE NUCCIO

Il Sassolino ha intervistato il professore Raffaele De Nuccio in merito allo stato attuale del Borgo Medievale, con gli ultimi crolli che hanno minato la stabilità e la sicurezza dello stesso. Ringraziamo il professore per la sua disponibilità.

78 commenti:

Anonimo ha detto...

L'amministrazione comunale non è allo sbando solo su questa questione .... ma in tutto ......
Scrivi urgentemente al Prefetto per risolvere la questione in quanto si tratta di pubblica incolumità ....... Bravo Prof.re

Anonimo ha detto...

Il motosega a 10:30 è MITICO!!comunque quel passaggio và rinforzato...

Andrea ha detto...

Complimenti Professore

Anonimo ha detto...

L'intervista è piena di imprecisioni . Trattandosi di proprietà privata, in primis si è dovuto risalire ai proprietari ( 2° generazione) e quindi notificargli ordine di messa in sicurezza dell'immobile . A tale istanza è stata contrapposta copia di documentazione di rinuncia all'eredità da parte degli eredi individuati. Nel frattempo il Comune ha provveduto a lavori urgenti di messa in sicurezza , sostituendosi ai legittimi proprietari ed in danno agli stessi.Contemporaneamente i tecnici incaricati hanno sottoposto al genio civile il progetto di consolidamento dell'immobile. Credo che il professore non sia adeguatamente informato circa la natura dei provvedimenti adottati dall'ufficio tecnico e la tempistica degli stessi. Poi se si ritiene che il Comune debba intervenire,a prescindere, sulle proprietà private per ristrutturarle a vantaggio dei privati credo semplicemente che la cosa non sia fattibile. Compito dell'ufficio tecnico è la messa in sicurezza dell'immobile ed il consolidamento dello stesso al fine di non creare pericolo alle aree pubbliche e la cosa è stata da tempo fatta e chiaramente riconosciuta nei verbali risultanti dai sopralluoghi dei Vigili del Fuoco sollecitati dal Professore, altrimenti gli stessi avrebbero richiesto la chiusura al transito della pubblica via adiacente l'immobile,cosa non avvenuta. Consiglio il professore di documentarsi meglio prima di scrivere al Prefetto rischiando di comunicare cose non rispondenti al vero ed al rischio di diffamazione. Se poi si tratta di una operazione politica, faccio notare che stiamo parlando di atti di natura tecnico-gestionale che non hanno nulla a che vedere con l'attività amministrativa di una qualsiasi amministrazione comunale che pertanto non puo' essere definita allo sbando su qualcosa di cui non è giuridicamente competente.Faccio notare che altre situazioni similari ( messa in sicurezza di immobili) sono state affrontate e risolte sia nel borgo che in altre zone del paese, è strano che non vengano rilevate dai solerti amanti del nostro paese. Per l'ennesima volta si cerca di fare battaglia politica,in vista magari delle prossime elezioni, attaccando l'attività dell'ufficio tecnico e gli atti da esso adottati e che di politico non hanno nulla.

Francesco Ruzzo ha detto...

Le elezioni stanno diventando il capro espiatorio di tutti gli insuccessi di questa amministrazione? Da ora al 6 maggio ogni dossier pubblicato è tutto in chiave elezioni? Consiglio al lettore anonimo, visto che è cosi ben informato, ti riascoltare le parole del proff de nuccio e di portare rispetto verso gli abitanti di quella via; se vuole attaccare l'associazione trovi altri argomenti

Andrea ha detto...

Come ha detto anche Francesco, le elezioni stanno diventando il capro espiatorio di tutti gli insuccessi di questa amministrazione? Da ora al 6 maggio ogni dossier pubblicato è tutto in chiave elezioni? Vedete politica ovunque, e che palle. Caro anonimo, nessuno sta facendo nessuna battaglia politica per nessuna elezione. Te l'ho ripetuto 3 volte così ti è più chiaro. Se proprio vuoi attaccarci (legittimo e democratico) fallo su altre questioni. E la prossima volta firmati cortesemente. Grazie per la considerazione

domenico ha detto...

non credo che il professore, dall'alto della sua esperienza, sia tanto ingenuo da voler manifestare pubblicamente le sue intenzioni senza avere cognizione di ciò che sta facendo, incluso la base normativa di riferimento, essendo egli stesso anche avvocato...
non penso che l'affermazione "il paese è allo sbando" sia collegabile alla questione tecnica qui in questione, questo deriva da considerazioni personali, essendo il prof. un intervistato era libero di esprimersi come meglio credeva.

il punto che poi tendete sempre a richiamare, ovvero il non mettere in evidenza azioni positive dell'amm., è comunque falso, in quanto abbiamo sempre riferito di buone iniziative del comune, non ci mettiamo certamente a scrivere articoli per ogni buca che venga aggiustata...

noi stiamo dalla parte del professore, quando un qualcosa non funziona come dovrebbe ed i soggetti incaricati non prendono le necessarie misure, bisogna rivolgersi "ad un livello superiore"...

ps: il rumore è di un camion di passaggio, non sono riuscito a toglierlo, era più complicato del previsto

Anonimo ha detto...

Caro Francesco, non essere sempre permaloso, ti piace criticare ma mal volentieri accetti le critiche. La riflessione dell'anonimo non è infondata. L'ufficio tecnico aveva il dovere di intimare,prioritariamente, ai legittimi proprietari la messa in sicurezza dell'immobile e dopo agire in danno agli stessi.Credo che il buon senso faccia capire che in caso di vecchie proprietà di cui mai sono state formalizzate le successioni possano esserci delle difficoltà nell'individuare gli eredi, a maggior ragione quando passano piu' generazioni.Nel frattempo i lavori strettamente necessari all'eliminazione del pericolo erano stati fatti con urgenza. Cosa diversa è il consolidamento strutturale dell'immobile. Mi domando e chiedo a chi tocca ???
Alla collettivita' (comune) o al privato proprietario??? Io credo al privato . Pare che il piano inferiore sia di un ulteriore proprietario, eventuali danni a questa proprietà di chi è la resposabilità e chi dovrà risarcire la collettività o il privato proprietario dell'immobile sovrastante??? La copertura dell'immobile era privata o condominiale ???
Sono tutte domande che necessitano di prudenza nella risposta e pertanto non mi sento di condividere la semplicistica ricostruzione fatta nell'intervista.Sicuramente ci sono degli aspetti che sono sconosciuti all'intervistato.
Antonio

Francesco Ruzzo ha detto...

A tutte le domande che hai fatto il professore, non io, ha già dato risposta. Credo che la veste di avv. Del diavolo ti stia a pennello, purtroppo hai sbagliato causa o hai sbagliato a parlare così subito senza informarti prima... è un consiglio eh! Buon proseguimento di lettura!

Anonimo ha detto...

Risposta ridicola! Ripeto ... il prof.avv. De Nuccio , a mio avviso, non ha risposto alle mie perplessità, anzi, ho l'impressione che non abbia tutta la documentazione per ricostruire compiutamente la vicenda.infatti lui non ha mai affermato di avere in mano la documentazione ma di essersi recato all'ufficio tecnico e che gli sarebbe stato riferito.... cmq non voglio fare polemiche. non mi sento avvocato del diavolo ma solo una persona di buon senso che cerca di ragionare con la propria testa sulle varie idee che vengono pubblicate sul post. Rispondimi tu che , a differenza mia sei informato, i vigili del fuoco hanno prescritto restrizioni per le aree pubbliche adiacenti all'immobile?? un semplice si o no !!!

Anonimo ha detto...

Caro professore, riguardo alla vicenda ,da lei citata, immobile Marrocco?? chi dovrebbe intervenire ?? Anche qui il tecnico è lo stesso che non parlerebbe con l'ufficio tecnico? o sta facendo confusione con la vicenda precedente?
Antonio

Anonimo ha detto...

..Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è’ illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi volti "all'eliminazione dello stato di pericolo", nel caso in cui l'amministrazione non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare la effettiva sussistenza dei presupposti per l’adottata ordinanza contingibile e urgente, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità. Sebbene il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli art. 50 comma 5 e 54 comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 permetta anche l'imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l'esercizio di tale potere non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.... (Consiglio di Stato decisione n°2109 del 8-5-2007) Ps. I vigili del fuoco pare non abbiano segnalato pericoli alla pubblica incolumità dopo il tempestivo primo intervento di messa in sicurezza....o sbaglio??
Antonio

Prof. De Nuccio ha detto...

Gentili Signori, dal momento che è stato richiesto un mio intervento preciso:
a) nell'ordinanza del sindaco in data 04/01/2012 si legge che a seguito dell'ordinaza n. 16 del 14.5.2009 ( si parla di quasi tre anni or sono ndr) notificata agli eredi di Di Lauro Assunta gli stessi "FACEVANO PERVENIRE COMUNICAZIONI: ALCUNI DI NON ESSERE PROPRIETARI DELL'IMMOBILE ALTRI DI AVER RINUNCIATO ALL'EREDITA'". E' appena il caso di far notare che far pervenire comunicazioni non significa produrre documentazione della rinuncia per atto pubblico o presso il Tribunale b) sempre nella stessa ordinanza si legge: " VISTO IL TELEFAX DELLA PREFETTURA DI CASERTA N.2 31.12/2.23 /Area V, pervenuto il 02/01/2012 prot. gen. n. 7 con il quale viene segnalata la necessità di adottare provvedimenti urgenti come rappresentato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta prot. n. 14755 del 30.12.2011".
c) Ed ancora nella stessa ordianza sindacale: " VISTA LA NOTA DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA PROT. n. 14755 del 30.12.2011 che testialmemnte si riporta: " ... IN ATTESA DI URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE LOCALI PREDETTI INAGIBILI ET NECESSITA DIFFIDARE GLI OCCUPANTI DAL PRATICARLI. TANTO SI COMUNICA PER OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI COMPETENZA ATTO ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA ET PRIVATA INCOLUMITA' ". Anche qui il riferimento all'urgenza interessa sia la pubblica che la privata incolumità. Nel caso di questione private il Comune non deve intervenire ma se la minaccia è alla pubblica incolumità (leggasi sulla pubblica via) il Comunbe deve intervenire con la massima urgenza per rimuovere il pericolo in danno dei proprietari inadempienti, con azioni di rivalsa.
d) in data 31 gennaio 2012 l'ufficio tecnico mi scrive: " SI RAPPRESENTA INOLTRE CHE E' STATO CONfERITO INCARICO LEGALE PER ACCERTARE I LEGITTIMI PROPRIETARI ( a distanza di quasi tre anni dalle "famose" dichiarazioni di rinuncia ndr)E CHE INTANTO CI SI STA ATTIVANDO PER EFFETTUARE ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COMPRESO UNA COPERTURA, ANCHE SE PROVVISORIA, MA PIU STABILE RISPETTO ALL'ATTUALE TELO. AL FINE DI EVITARE INFILTRAZIONI DI AZQUA NEI LOCALI SOTTOSTANTI". Il termine usato ovvero COMPRESO fa capire chiaramente che la messa in sicurezza non si esaurirà nella copertura; altrimenti il dirigente avrebbe scritto CONSISTENTE NELLA COPERTURA E NON COMPRESO.
e) Per tutti questi motivi il sindaco ha ordinato, come testualmente si legge, " DI NON PRATICARE I SUDDETTI LOCALI IN QUANTO RITENUTI INAGIBILI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INTER0 FABBRICATO"
Circa 14 giorni or sono vi è stata una parte importante del muro che si è scrostata ed è caduta su pubblica via, circostanza che ha richiesto un secondo intervento dei Vigili del Fuoco, accompagnati questa voltas dai Carabinieri che hanno redatto una relazione e dall'ottimo Brigadiere Sardo della Polizia Municipale. I resti di questa consistente scrostatura sono ancora visibili all'altezza della Terza Traversa di via Sotto Torre perché nessuno bergognosamente ha ritenuto di doverli rimuovere dalla pubblica via.
Per quando riguarda l'eventualità di una querela per diffamazione nei miei confronti, mi sembra di capire solo nel caso di ricorso al Prefetto, posso rassicurare i cittadini che non sarò causa di ulteriori costi legali da parte dell'Amministrazione, in quanto ogni riferimento è stato estratto da note ufficiali. D'altra parte l'ordinanza 04.01.2012 è visivile anche all'albo pretorio del Comune e in ogni caso il fascicolo è accessibile a tutti i consiglieri presso l'Ufficio tecnico. Grazie. Prof. Raffaele De Nuccio

Anonimo ha detto...

Caro prof. l'ordinanza testimonia che non vi è la necessità da lei paventata di ricorrere ad eventuali poteri sostitutivi in carenza di attività che invece è palese ci sia stata nelle more di un definitivo accertamento degli effetivi proprietari e mi fa pensare che la sua sia piu' che altro una pressione "politica" . Mi fa piacere che Lei concorda che per intervenire il Comune, debba essere interessata la pubblica incolumità e che il suo intervento debba ridursi alla sola eliminazione del rischio.Cosa tra l'altro già avvenuta per l'urgenza ed in via di realizzazione per il consolidamento definitivo. Vuole essere così gentile da rispondermi anche su quanto gia' richiesto?? Ripeto la domanda :Caro professore, riguardo alla vicenda ,da lei citata, immobile Marrocco?? chi dovrebbe intervenire ?? Anche qui il tecnico è lo stesso che non parlerebbe con l'ufficio tecnico? o magari sta facendo confusione con la vicenda precedente?
Antonio

Prof. De Nuccio ha detto...

Gentile Signor Antonio, per pura cortesia, pur non conoscendo la Sua identità, Le scrivo che la questione della ex proprietà Marrocco è un'altra situazione per la quale non sono in possesso di carte o documenti sulla cui base possa esprimere una opinione. Mi è stato riferita questa, come altre situazioni, e ne ho fatto un semplice e brevissimo richiamo incidentale nell'intervista. Nel mio caso vale il motto latino: Cicero pro domo sua ( ognuno è Cicerone a vantaggio della propria casa). A parte gli scherzi, prendo atto della Sua interpretazione, riservandomi ogni azione sui gatti evidenziati, ma l'intero Borgo Medioevale avrebbe bisogno di un urgente progetto di recupero complessivo, che deve essere pensato ragionato e soprattutto voluto. Come fare? Nell'assenza di ogni idea, come mi pare di constatare, con molta umiltà, virtù che ritengo alla base di ogni conoscenza, bisognerebbe chiedere ai Comuni dell'alto Casertano che hanno avviato e con successo, da tempo, questo recupero. Non vorrei apparire scortese, ma esaurità questa fase di sensibilizzazione, spero che i lettori di codesto Blog vogliano scusarmi se non intervengo più, rimandendo sempre a disposizione di coloro che richiedano di persona un chiarimento. Grazie. RDN

Anonimo ha detto...

??

Anonimo ha detto...

1) L'ufficio tecnico non è abilitato a elaborare un progetto di messa in sicurezza dell'immobile.
2) Il geometra De Nuccio non è abilitato a nessun tipo di progettazione, tanto meno a progettare interventi nei centri storici.
3) il tecnico incaricato alla sola direzione dei lavori, non è abilitato a intervenire nei centri storici, tanto meno a dirigere opere di consolidamento in quanto non si tratta di intervento di modesta entità.
Sicuramente il borgo con queste premesse cadrà irrimediabilmente per sempre.

Anonimo ha detto...

Un ufficio tecnico comunale non abilitato alla progettazione di messa in sicurezza dell'immobile???
Ma prima di parlare a vanvera perchè non si prova ad accendere il cervello???
Fausto

domenico ha detto...

ma, in pratica, sto ufficio tecnico a che serve?? perchè da come avete commentato credo che oltre a mettere carte in ordine non abbia nessuna valenza!

Anonimo ha detto...

Non è affatto vero che l'ufficio tecnico non è abilitato a elaborare un progetto di messa in sicurezza dell'immobile. Anzi, è un suo dovere. L’ufficio tecnico si occupa di dare attuazione agli strumenti urbanistici di gestione del territorio.
· Coordina e cura i procedimenti per la predisposizione ed approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti
· Si occupa dell’istruttoria e dell’attività amministrativa relativa ai piani attuativi in genere (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati, piani integrati di intervento, ecc) ai fini della relativa approvazione da parte dell’organo competente
· Svolge l’attività di gestione delle pratiche edilizie relative ad interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente presentate dai privati, siano esse richieste di Permesso di costruire che Denuncia di Inizio Attività, così come di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia edilizia, ivi compresi i provvedimenti edilizi in sanatoria
· Gestisce le procedure finalizzate al rilascio del certificato di agibilità relative ai vari interventi edilizi
· Espleta le funzioni relative al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesistica in sub-delega per interventi in zone soggette a vincolo
· Si occupa del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica oltre che di attestazioni varie in materia edilizia
· Controlla e vigila sull’attività edilizia in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale e si occupa delle procedure relative all’attività sanzionatoria
· Svolge funzioni di supporto e segreteria tecnico-amministrativa all’attività della Commissione Edilizia
· Aggiorna costantemente l’archivio relativo ai provvedimenti abilitativi
· Cura indagini statistiche sulla produzione edilizia nel territorio comunale
· Provvede alle operazioni di attestazione di avvenuto deposito dei frazionamenti e delle pratiche relative alle denunce dei cementi armati intrattenendo rapporti con l’ex Genio Civile
· Si occupa di istruire, verificare e dare evasione alle richieste di erogazione contributo per il recupero pittorico delle facciate
· Provvede ad autorizzare gli interventi di manomissione del suolo pubblico.
L’ufficio tecnico espleta le attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi dell’Amministrazione Comunale oltre a quelle necessarie a garantire la manutenzione e la conservazione del patrimonio pubblico immobiliare esistente.
· Predispone il piano opere pubbliche ed i relativi aggiornamenti annuali
· Espleta le funzioni connesse alla gestione dei rapporti con i professionisti incaricati della progettazione, qualora la stessa non venga realizzata direttamente all’interno dell’ufficio
· Coordina e cura i procedimenti amministrativi necessari e propedeutici per l’approvazione dei progetti
· Intrattiene i rapporti con i diversi Enti territoriali e non, Consorzi e Società coinvolti nella realizzazione delle opere pubbliche
· Cura i rapporti con le Imprese aggiudicatici degli appalti fino alla conclusione e collaudo dei lavori
· Provvede a trasmettere all’Autorità e all’Osservatorio di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le comunicazioni di legge
· Cura le procedure per l’alienazione delle proprietà comunali e l’acquisto di immobili da terzi
· Organizza gli interventi di manutenzione sul patrimonio comunale, immobiliare ed infrastrutturale (edifici, strade, impianti, aree verdi e arredo urbano) che si rendono necessari ai fini di ripristini e miglioramenti degli stessi
· Coordina il personale dipendente deputato all’esecuzione diretta di piccoli interventi manutentivi e all’allestimento di manifestazioni e cerimonie varie
· Gestisce i rapporti con le Ditte appaltatrici dei vari interventi e servizi di manutenzione
· Provvede alla fornitura di tutti i beni quanto necessari al corretto utilizzo e funzionamento delle varie strutture
Ho voluto scrivere questo elenco per farvi capire che l'ufficio tecnico è responsabile praticamente su tutto.

Anonimo ha detto...

Il tecnico comunale a Pietramelara è un geometra o un perito edile e le competenze e le funzioni a questo si limitano, per elaborare un intervento di consolidamento e di rifacimento peraltro in centro storico per legge necessitano ingegneri quelli da vecchia laurea, edili e non meccanici, navali, elettrici o idraulici, che a Pietramelara abbondano e di edilizia si occupano, evidentemente quando dovrebbero dedicarsi ad altro e pure occorrono architetti che sono attivi. Pensare che l'ufficio tecnico che pare sia affidato ad un perito edile o un geometra che mai ha esercitato è fuori legge e ridicolo.
Sull'ufficio tecnico e le polemiche recenti oggi in rete l'epilogo della vicenda.

domenico ha detto...

ora, leggete le riposte in sequenza, fate 2+2 e chiedetevi perchè

Anonimo ha detto...

il geometra che è resposanbile dell'Uffidicio tecnico era iscritto all'albo!!

Anonimo ha detto...

Scusate, ma vi sembra mai possibile che quale responsabile di un ufficio tecnico comunale venga posto un funzionario che non abbia i requisiti ???
Quale segretario comunale avrebbe avallato con un suo overoso parere tecnico una tale attribuzione??
Le polemiche vanno bene, ma un po di buon senso non guasta.
Giulia

Anonimo ha detto...

Certe volte conviene tacere. Informatevi e poi rispondete, altrimenti continuate a collezionare figuracce e diffondete inesattezze. Il tecnico in questione ha sempre lavorato al comune in un altro ufficio, interessandosi di altro, pertanto non aveva la dovuta e necessaria esperienza per ricoprire l'incarico, inoltre quello che più conta oltre le vane parole è tuttavia il dato legislativo il responsabile dell'ufficio tecnico non può essere un geometra, per questo motivo tutti i comuni che vogliono rispettare la legge stipulano conenzioni o indicono concorsi.
La questione a Pietramelara è nota da anni.
L'attribuzione di queste funzioni ha sempre una matrice politica e supera ogni rilievo senza tuttavia alterare la natura dei fatti: certi incarichi per legge spettano a laureati, anche a Pietramelara. Da giovani colti ed istruiti mi aspettavo una risposta con cognizione di causa.

Il Sassolino ha detto...

La redazione prega ai gentili utenti e commentatori di non attribuire alla stessa i commenti anonimi e non. Ovviamente esclusi quelli a firma di :Andrea, Domenico, Francesco.

Anonimo ha detto...

Puo' cortesemente, l'autore anonimo dell'ultimo intervento , visto che dice di essere informato, citarci gli estremi della legge di cui parla, così anche noi meno informati potremmo chiedere con forza perchè non è stata applicata? Nel dubbio il buon senso mi porta a pensare che il segretario comunale abbia dato il suo parere tecnico/giuridico favorevole sulle scelte di "matrice politica" in presenza di una normativa che lo consenta.
Giulia

Anonimo ha detto...

Ps. per curiosità, mi sono messa a ricercare sul web casi simili ed ho trovato questa sentenza del Tar lombardia che da ragione ad un comune che ha incaricato il responsabile ufficio tecnico geometra alla progettazione di un opera. allego l'indirizzo:
http://www.bosettiegatti.com/info/sentenze/llpp/l145_geometri.htm
Giulia

Anonimo ha detto...

E' UNA SENTENZA TAR, non è il Consiglio di Stato ed è del 2004 , ne è passata per fortuna di acqua sotto ai ponti, quanto al Segretario Comunale mi sembra che lo confondiate con un P.M. o un paladino della giustizia, eppure parliamo degli stessi soggetti che avevano legalizzato l'illegale pratica della percezione indebita del 2% e le consulenze legali orali. Quanto alla normativa che vieta che possa ricoprire l'incarico è reperibile ovunque, vi assicuro che pure l'ufficio tecnico ne ha contezza,il quadro di riferimento è stato delineato a partire dalla Bassanini e non è stato mai smentito. Circa la proprietà poi degli immobili, questi ignoti proprietari di cui si parla, che dovrebbero sostenere le doverose spese sono conosciute e note.

p.m. ha detto...

Non metto in discussione che sapete più o meno leggere, MA SAPETE PENSARE?
1.Il Rup è stato attaccato appena insediato ma non è stato rimosso perchè è legale che stia lì(pensate a questo)
2.Un ingegnere di Pietramelara, non semplice geom., ha fatto progetti per il Borgo ma da incompetente se li è fatti bocciare(e poi parla male dei geometri locali)
3.Non date per oro colato quello che scrive un venduto giornalista, è facile scrivere bugie, artefare notizie e non smentire con la verità quando si è pagati(e questo non è uno scherzo)

DUBITATE PRIMA DEI GIORNALISTI TRUFFATORI E LADRI, PRIMA DI GETTARE FANGO SU ONESTI PADRI DI FAMIGLIA

Il Sassolino ha detto...

Allora, la Redazione la consiglia di vedere il video, leggere i commenti, e qualora volesse postare un commento inerente alla realtà sopraevidenziata, di specificare perlomeno a chi è rivolta l'accusa. Altrimenti può passare per uno strampalato, è un consiglio.

Non solo, la Redazione chiede all'utente che si firma Matrix di non postare commenti fuori argomento, alias cartiera; se tanto vuole scrivete sull'argomento aspetti il post giusto o scriva un bell'articolo firmato e sarà reso pubblico.
Grazie

Anonimo ha detto...

Io sono riuscita a trovare " solo " una sentenza del Tar. L'informato ( a questo punto ho piu' di un dubbio) anonimo chiedo cortesemente di riportare la normativa che cita ( legge ed articolo ) che vieta ad un geometra di essere responsabile di un ufficio tecnico comunale, altrimenti dimostra o ignoranza o malafede.Per sua fortuna è un anonimo altrimenti rischia di non fare bella figura, visto che non credo possa citare la normativa precisa a cui fa riferimento. Giulia

Francesco Ruzzo ha detto...

Concordo. Si citano le fonti esatte e ci si firma altrimenti per me è solo un gran "Burlone".

Anonimo ha detto...

Condivido quanto asserisce Giulia, l'art.109 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) al comma 2 recita testualmente : "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione".(Ps. il citato art.107 disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza negli enti locali)
Antonio

Anonimo ha detto...

Non c'è mai fine all'umana ignoranza, che solo la curiosità può curare.

Come gentile Giulia le segnalavo la questione della incompetenza in senso tecnico-giuridico e delle impossibilità di ricoprire il ruolo affonda le sue radici nella legge Bassanini, si radica nella Legge Merloni, si sostanzia nel Codice degli Appalti e nei numerosissimi pareri e commenti della autorità di vigilanza sugli appalti pubblici, le facilito ogni compito postandole quanto chiarito dalla stessa autorità con una generale ricognizione della materia. Sintetizzando credo che inoltre non sia stato compreso che essere tecnico comunale con comprovata esperienza specifica di almeno cinque anni ( che non mi pare ricorra nel caso di specie)come richiede la normativa non è essere RUP responsabile unico del procedimento per il quale necessitano laurea e comprovata esperienza specifica e curriculare in relazione soprattutto alla natura dei lavori che ogni P.A. appalta ( che pure non mi pare ricorra nel caso di specie).
Sperando che la lettura le sia comunque agevole , per chiarimenti resto a sua dipsosizione.
Non mi firmo non per timore di brutte figure, che nel mio campo non ho mai fatto, pronto a farlo quando qualche collega avvocato con pari decennale esperienza voglia confrontarsi, perchè mi sono semplicemente limitato a citare leggi e norme a tutti note. Nel caso che vi accalora sul blog, quello che conta è ciò che dovrebbe essere e non è, in altri termini per legge (tutte quelle belle norme citate da leggere in combinato disposto ) il RUP deve possedere determinati requisiti oggettivi, questi o sussistono o non sussistono, quando non sussistono parlare di ciò che non c'è non ha alcun senso.

Anonimo ha detto...

Mi sorge un dubbio: vuoi vedere che in vista delle prossime elezioni amministrative qualche aspirante amministratore stia alimentando la polemica sulla presunta legittimità dell'ufficio tecnico perchè interessato a creare qualche aspettativa in qualche ingegnere o architetto per fini elettorali??
A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina !
Pasquale

domenico ha detto...

come è bello cercare di sviare la discussione su argomenti che non c'entrano niente....quindi ogni cosa che viene fatta è per fini di voto, ergo tutti gli articoli che abbiamo fatto contro determinati comportamenti erano perchè volevamo perdere voti (eh, siamo di animo gentile..).
mah

Francesco Ruzzo ha detto...

Aspetta, può darsi che Pasquale non si riferisca a noi, o sbaglio?

Anonimo ha detto...

Requisiti professionali e tecnici e non delegabilità delle competenze.

Gli specifici requisiti di professionalità richiesti al RUP sono delineati dall’art. 10, commi 5°, 6° e 7° D.Lgs. 163/2006.
In termini generalissimi, l’art. 10, comma 5° pretende che il designando RUP sia in possesso di “titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato”, che, nel più specifico caso di appalti aventi ad oggetto lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, sia “un tecnico” e comunque che, ove si tratti di un’amministrazione pubblica in senso stretto, sia “un dipendente di ruolo”.
L’art. 10, comma 6°, poi, rimette l’individuazione puntuale dei predetti requisiti all’emanando regolamento di attuazione del Codice De Lise, il quale dovrà ulteriormente – ma nei soli appalti di lavori – stabilire gli importi massimi e le tipologie di lavori per i quali la figura del RUP potrà coincidere con quella del progettista (art. 10, comma 6° cpv. 2) e con quella del direttore dei lavori (art. 119, comma 2°).
In attesa dell’emanazione del citato regolamento, continuano ad operare – ovviamente per il solo ambito dei lavori pubblici – le disposizioni contenute nel d.P.R. 554/1999.
In particolare, – ai sensi dell’art. 7, comma 1° d.P.R. 554/1999 – il RUP viene “nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organico” e – ai sensi dell’art. 7, comma 4° d.P.R. 554/1999 – dev’essere “un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare”, dev’essere “abilitato all’esercizio della professione” ovvero (quando le norme vigenti non prevedono abilitazione) dev’essere “un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni”.
Non si discosta molto dall’anzidetta definizione lo schema di regolamento, che pretende che il RUP sia “nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 5° del codice” (e ciò, tanto per il settore dei lavori ex art. 9, comma 1°, quanto per il settore di forniture e servizi ex art. 284, comma 1° futuro regolamento) e che sia “un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, (sia) un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni” (e ciò, con esclusivo riferimento ai lavori, ex art. 9, comma 4°, cpv. 1 futuro regolamento; nulla circa la professionalità tecnica del RUP è invece disposto nell’ambito dei contratti relativi a forniture e servizi).
Alla luce delle disposizioni sinora esaminate, sono quindi tre gli elementi imprescindibili e contestuali che devono qualificare il RUP.
Innanzitutto, – secondo la scelta già effettuata a suo tempo dall’art. 7, comma 5° L. 109/1994 (comma inserito ad hoc dalla L. 415/1998, cd. Merloni ter) – viene riaffermata la necessità che a seguire l’iter della procedura ad evidenza pubblica sia un tecnico, e ciò nonostante la natura smaccatamente giuridica ed amministrativa della maggior parte dei compiti affidatigli.
Così, per esempio, non potrà essere nominato RUP un segretario comunale[10] o un ragioniere[11].

Anonimo ha detto...

PARTE II
Riferendosi alla giurisprudenza che aveva attribuito all’aggettivo “tecnico” un contenuto sostanzialmente non proprio (nel senso che la qualificazione tecnica atteneva a una forma di esperienza anche nel settore tecnico, ma non alla “professionalità tecnica”)[12], il codice presenta implicitamente la seguente distinzione: se si tratta di affidare lavori (o servizi nel settore della progettazione – il vecchio n. 12 della tab A all. al D.Leg 157, adesso All. 2 A del codice) è necessaria la qualificazione professionale tecnica, cioè deve trattarsi di un ingegnere, architetto o geometra, a seconda della tipologia delle opere, e non di un amministrativo; per tutte le altre tipologie contrattuali – forniture e servizi, con esclusione dei servizi attinenti all’ingegneria – il RUP può anche non essere un tecnico.

AVV.PASQUALE ha detto...

PARTE III

In secondo luogo, è richiesto che il RUP sia dotato di professionalità “adeguata”.

Va subito chiarito che l’idoneità del soggetto a rivestire il ruolo di RUP è rimessa alla valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto del tipo di intervento da realizzare e della circostanza che “il concetto di professionalità del RUP va inteso nel senso del possesso di capacità e di competenze, oltre che di serietà e/o rigore nell’esercizio delle funzioni lavorative, che garantiscano lo svolgimento adeguato dei compiti assegnati a tale figura”[13].

Insomma, l’individuazione del profilo professionale più adeguato allo svolgimento delle funzioni di RUP non può che avvenire di volta in volta e secondo le esigenze del singolo caso concreto: così, per esempio, il RUP andrà individuato tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria quando si rendano necessarie specifiche operazioni di estimo, rilievi geometrici ed applicazioni di materiali particolari; sarà invece preferibile un laureato in architettura, quando l’intervento riguardi opere di edilizia civile.

Rispetto poi al titolo di studio necessario, come specificato dall’AVCP, il possesso della laurea o dell’abilitazione professionale non è sempre un quid imprescindibile, ben potendo difettare in tutti quegli specifici casi in cui anche un tecnico non abilitato può firmare i progetti[14] o in cui l’assenza del titolo di laurea o di abilitazione può essere surrogata dall’anzianità di servizio[15] od ancora in cui, per la non particolare complessità dei lavori, basta anche solo l’abilitazione ad una figura professionale non laureata (v. geometra)[16].

Infine, per tutti i tipi di appalti attivati dagli enti pubblici in senso stretto (lavori, forniture o servizi che siano), è fatto obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di ricercare il RUP all’interno del proprio organico.

La previsione è sul punto inequivocabile: non solo è escluso l’affidamento delle funzioni di RUP a soggetti estranei all’amministrazione pubblica[17], ma neppure è ammissibile che l’incarico sia svolto da un professionista esterno che (ed ancorché) intrattenga con l’ente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa[18] o da un tecnico che operi alle dipendenze di un ente pubblico diverso dalla stazione appaltante[19].

Chiarita, quindi, la portata del suddetto “principio di appartenenza” (per la verità, già a suo tempo estrinsecato nella formulazione originaria dell’art. 7 Legge Merloni[20]), non resta che correlare, alla regola secondo cui il RUP dev’essere “dipendente di ruolo”, la previsione ex art. 10, comma 5°, ultimo cpv., secondo cui “In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio”.

Con la norma ultima citata, introdotta dall’art. 2 D.Lgs. 6/2007 (cd. “primo decreto correttivo”) ed idoneamente richiamata nel testo del futuro regolamento, si è inteso andare incontro alle esigenze degli enti territoriali di piccole dimensioni, molto spesso privi al loro interno di adeguate professionalità.

Consentendo al dirigente dell’unità organizzativa di ricorrere – in presenza di accertate carenze nella dotazione organica – anche a soggetti che, pur non dipendenti di ruolo, risultano comunque funzionalmente incardinati nell’ente (segnatamente, dipendenti di livello dirigenziale e/o direttivo a tempo determinato), è stata quindi ribadita, per i contratti pubblici relativi ad enti locali, la piena operatività dell’art. 110, comma 1° e 2° D.Lgs. 267/00 (tuel) e – conseguenzialmente – del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del singolo ente locale[21].

CORDIALMENTE AVV.PASQUALE

AVV.PASQUALE ha detto...

In conclusione amici, mi sembra che la questione sia di legalità e legittimità e non lasci spazio a fraintendimenti, come diceva il mio collega, che ho letto ora, mancano elementi essenziali.
Buona notte a tutti.
CORDIALMENTE AVV.PASQUALE

Anonimo ha detto...

Riflessione notturna e saluti al collega.

Sebbene resti assolutamente impregiudicato il principio generale della non delegabilità all’esterno delle funzioni di RUP, l’art. 10, comma 7° prevede che “Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati (…) ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale (…)”.

Anonimo ha detto...

Caro anonimo, poiche'ognuno di noi nasce ignorante ma cerca di informarsi e capire, ed io sono ostinata ,ho trovato un parere tecnico/legale circa i requisiti che deve avere un Rup (che Lei erroneamente asserisce deve necessariamente essere laureato)Mi pare che sia in netto contrasto con quanto Lei asserisce .Le riporto quanto riportato sul sito Dirittoelegge.it in un parere del 2010 (credo possa uguagliare la decennale esperienza invocata per un confronto). Giulia

Anonimo ha detto...

(Requisiti professionali e tecnici e non delegabilità delle competenze).Gli specifici requisiti di professionalità richiesti al RUP sono delineati dall’art. 10, commi 5°, 6° e 7° D.Lgs. 163/2006.
In termini generalissimi, l’art. 10, comma 5° pretende che il designando RUP sia in possesso di “titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato”, che, nel più specifico caso di appalti aventi ad oggetto lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, sia “un tecnico” e comunque che, ove si tratti di un’amministrazione pubblica in senso stretto, sia “un dipendente di ruolo”.
L’art. 10, comma 6°, poi, rimette l’individuazione puntuale dei predetti requisiti all’emanando regolamento di attuazione del Codice De Lise, il quale dovrà ulteriormente – ma nei soli appalti di lavori – stabilire gli importi massimi e le tipologie di lavori per i quali la figura del RUP potrà coincidere con quella del progettista (art. 10, comma 6° cpv. 2) e con quella del direttore dei lavori (art. 119, comma 2°).
In attesa dell’emanazione del citato regolamento, continuano ad operare – ovviamente per il solo ambito dei lavori pubblici – le disposizioni contenute nel d.P.R. 554/1999.
In particolare, – ai sensi dell’art. 7, comma 1° d.P.R. 554/1999 – il RUP viene “nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organico” e – ai sensi dell’art. 7, comma 4° d.P.R. 554/1999 – dev’essere “un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare”, dev’essere “abilitato all’esercizio della professione” ovvero (quando le norme vigenti non prevedono abilitazione) dev’essere “un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni”.Non si discosta molto dall’anzidetta definizione lo schema di regolamento, che pretende che il RUP sia “nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 5° del codice” (e ciò, tanto per il settore dei lavori ex art. 9, comma 1°, quanto per il settore di forniture e servizi ex art. 284, comma 1° futuro regolamento) e che sia “un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, (sia) un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni” (e ciò, con esclusivo riferimento ai lavori, ex art. 9, comma 4°, cpv. 1 futuro regolamento; nulla circa la professionalità tecnica del RUP è invece disposto nell’ambito dei contratti relativi a forniture e servizi).
Alla luce delle disposizioni sinora esaminate, sono quindi tre gli elementi imprescindibili e contestuali che devono qualificare il RUP.
Innanzitutto, – secondo la scelta già effettuata a suo tempo dall’art. 7, comma 5° L. 109/1994 (comma inserito ad hoc dalla L. 415/1998, cd. Merloni ter) – viene riaffermata la necessità che a seguire l’iter della procedura ad evidenza pubblica sia un tecnico, e ciò nonostante la natura smaccatamente giuridica ed amministrativa della maggior parte dei compiti affidatigli.
Così, per esempio, non potrà essere nominato RUP un segretario comunale[10] o un ragioniere[11].
Riferendosi alla giurisprudenza che aveva attribuito all’aggettivo “tecnico” un contenuto sostanzialmente non proprio (nel senso che la qualificazione tecnica atteneva a una forma di esperienza anche nel settore tecnico, ma non alla “professionalità tecnica”)[12], il codice presenta implicitamente la seguente distinzione: se si tratta di affidare lavori (o servizi nel settore della progettazione – il vecchio n. 12 della tab A all. al D.Leg 157, adesso All. 2 A del codice) è necessaria la qualificazione professionale tecnica, cioè deve trattarsi di un ingegnere, architetto o geometra, a seconda della tipologia delle opere, e non di un amministrativo;
Giulia

Anonimo ha detto...

-continua-
per tutte le altre tipologie contrattuali – forniture e servizi, con esclusione dei servizi attinenti all’ingegneria – il RUP può anche non essere un tecnico.
In secondo luogo, è richiesto che il RUP sia dotato di professionalità “adeguata”.
Va subito chiarito che l’idoneità del soggetto a rivestire il ruolo di RUP è rimessa alla valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto del tipo di intervento da realizzare e della circostanza che “il concetto di professionalità del RUP va inteso nel senso del possesso di capacità e di competenze, oltre che di serietà e/o rigore nell’esercizio delle funzioni lavorative, che garantiscano lo svolgimento adeguato dei compiti assegnati a tale figura”[13].
Insomma, l’individuazione del profilo professionale più adeguato allo svolgimento delle funzioni di RUP non può che avvenire di volta in volta e secondo le esigenze del singolo caso concreto: così, per esempio, il RUP andrà individuato tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria quando si rendano necessarie specifiche operazioni di estimo, rilievi geometrici ed applicazioni di materiali particolari; sarà invece preferibile un laureato in architettura, quando l’intervento riguardi opere di edilizia civile.
Rispetto poi al titolo di studio necessario, come specificato dall’AVCP, il possesso della laurea o dell’abilitazione professionale non è sempre un quid imprescindibile, ben potendo difettare in tutti quegli specifici casi in cui anche un tecnico non abilitato può firmare i progetti[14] o in cui l’assenza del titolo di laurea o di abilitazione può essere surrogata dall’anzianità di servizio[15] od ancora in cui, per la non particolare complessità dei lavori, basta anche solo l’abilitazione ad una figura professionale non laureata (v. geometra)[16].
Infine, per tutti i tipi di appalti attivati dagli enti pubblici in senso stretto (lavori, forniture o servizi che siano), è fatto obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di ricercare il RUP all’interno del proprio organico.
La previsione è sul punto inequivocabile: non solo è escluso l’affidamento delle funzioni di RUP a soggetti estranei all’amministrazione pubblica[17], ma neppure è ammissibile che l’incarico sia svolto da un professionista esterno che (ed ancorché) intrattenga con l’ente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa[18] o da un tecnico che operi alle dipendenze di un ente pubblico diverso dalla stazione appaltante[19].
Chiarita, quindi, la portata del suddetto “principio di appartenenza” (per la verità, già a suo tempo estrinsecato nella formulazione originaria dell’art. 7 Legge Merloni[20]), non resta che correlare, alla regola secondo cui il RUP dev’essere “dipendente di ruolo”, la previsione ex art. 10, comma 5°, ultimo cpv., secondo cui “In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio”.
Con la norma ultima citata, introdotta dall’art. 2 D.Lgs. 6/2007 (cd. “primo decreto correttivo”) ed idoneamente richiamata nel testo del futuro regolamento, si è inteso andare incontro alle esigenze degli enti territoriali di piccole dimensioni, molto spesso privi al loro interno di adeguate professionalità.
Consentendo al dirigente dell’unità organizzativa di ricorrere – in presenza di accertate carenze nella dotazione organica – anche a soggetti che, pur non dipendenti di ruolo, risultano comunque funzionalmente incardinati nell’ente (segnatamente, dipendenti di livello dirigenziale e/o direttivo a tempo determinato), è stata quindi ribadita, per i contratti pubblici relativi ad enti locali, la piena operatività dell’art. 110, comma 1° e 2° D.Lgs. 267/00 (tuel) e – conseguenzialmente – del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del singolo ente locale[21].
Giulia

Anonimo ha detto...

Guarda caso sono le stesse parole e la stessa formulazione riportate dai precedenti post a firma AVV. PASQUALE.
Quindi caro avvocato le sue fonti sono le stesse mie e pare che dicano che un geometra in quanto tecnico sia legittimato al ruolo di rup a maggior ragione quando è l'unico dipendente dell'ente con tali requisiti.
Giulia

Anonimo ha detto...

Infatti !Non mi riferivo alla redazione !
Pasquale

Andrea ha detto...

Che casino!

Anonimo ha detto...

La fonte è la stessa ma mi scusi letta con competenza ha il suo significato.

SOPRATTUTTO SENZA TAGLI AD ARTE CHE IN DIRITTO POCO CONTANO, MI ERO PRESO LA BRIGA DI SINTETIZZARE L'INTERA QUESTIONE CON UN PARERE TECNICO-LEGALE, A QUANTO PARE PER LE VOSTRE "SUPERIORI COMPETENZE " NON E' STATO SUFFICIENTE, VI E' PROPRIO DIFFICILE ACCETTARE DI SBAGLIARE.

LA FONTE E' A STESSA PERCHE' A NORMATIVA E' LA STESSA, INFATTI NON AMMETTE IGNORANZA.
PER IL RUP è NECESSARIO RICORRERE AD ALTRI, LEGGA BENE, PERCHE' MANCANO QUEI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE, a maggior ragione quando quel tecnico non possiede quella specifica esperienza tecnica richiesta ANCHE per essere tecnico comunale.

COME CHIARITO ANCHE AGLI ENTI CHE SI SONO RIVOLTI ALLA AVLP, (CHISSA' PERCHE' CERTI ENTI PER NON AVERE RISPOSTA SGRADITA NEMMENO HANNO CHIESTO?) ECCO IL TAGLIO OPERATO DA GIULIA.

Anonimo ha detto...

Delegabilità all’esterno delle funzioni di RUP

ECCO IL TAGLIO
L'art. 10, comma 7° prevede che “Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati (…) ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale (…)”.

Adeguandosi a quanto già stabilito dall’art. 7, comma 5° della L. 109/1994 dopo la novella della cd. Merloni ter (L. 415/1998)[22], il Codice De Lise ha quindi ancora una volta ratificato la comune prassi del ricorso al “supporto” di professionisti esterni.

Anonimo ha detto...

Senza nulla togliere all’inderogabile regola secondo cui il RUP debba appartenere all’organico dell’amministrazione[23] e debba avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. art. 8, comma 4° d.P.R. 554/99; art. 10, comma 4° fut. reg., per i lavori pubblici; art. 285, comma 2°, cpv. 1° fut. reg., per forniture e servizi), è lasciata aperta la possibilità che, in caso di inadeguatezza dell’organico, lo stesso RUP richieda all’amministrazione aggiudicatrice d’appartenenza l’affidamento delle attività di supporto ad ausiliari esterni (cfr. art. 8, comma 5° d.P.R. 554/99; art. 10, comma 5° ed art. 285, comma 2°, cpv. 2 futuro regolamento).

AVV.PASQUALE ha detto...

Il primo commento riferiva il quadro normativo con competenza, senza interesse, neppure è bastato. Ma la difesa di ufficio avanzata sul sito che cosa è? Se esiste un problema oggettivo di mancato rispetto di normativa fingere che non esista o negare la realta' è fare informazione?
Tagliare ad arte le fonti a chi serve?
Sono alcuni interrogativi che la risposta di Giulia ed altri solleva, io non discuto le vostre personali competenze ma resto attonito di fronte alla superficialità con cui liquidate pareri professionali.
Cordialmente Avv. Pasquale

Anonimo ha detto...

Non si può permettere ad un infermiere di ricoprire il ruolo di un medico, la legge lo vieta; non si può permettere ad un insegnante elementare di insegnare al liceo la legge lo vieta; non si può permettere ad un odontotecnico di lavorare come dentista la legge lo vieta.

Anonimo ha detto...

Ho l'impressione che Avv. Pasquale ed Anonimo siano la stessa persona, non ha caso il parere rilevato dal sito ,anche da me consultato, è stato postato in piu' parti conseguenti ( I-II-III) una volta a firma anonimo, altre a firma Avv. Pasquale. Il gioco delle parti a cosa serve??
Si parla di lettura competente, ma mi suona strano che un Avvocato riporti un parere non suo spacciandolo per tale,senza citare le fonti ed inoltre invocando la sua ultra decennale esperienza. Mah !!! Io resto dell'opinione che un segretario comunale (laureato in giurisprudenza)sicuramente abbia dato il suo (necessario) parere favorevole alla nomina di un geometra a responsabile dell'ufficio tecnico in presenza di una normativa che lo permetta. Il resto sono chiacchere ed il comportamento ambiguo dell' anonimo/avv.Pasquale mi fa pensare che la polemica sia montata ad arte.
Giulia

Domenico ha detto...

ma perchè non vi firmate?! almeno un nick, un qualosa, sta divenendo un caos sto blog :D

Anonimo ha detto...

Gentile Giulia o anonimo che nell'ultimo precedente post si firma come Giulia lei continua ad offendere l'avvocato che in forma anonima per primo ha risposto, ma è convinta di poter diffamare le persone impunemente? è convinta di poter discutere delle competenze altrui in questi termini?
Quell'avvocato sono io e non sono l'avv. Pasquale, il parere che ho espresso e al quale mi riferisco è quello in cui le ho suggerito la prima volta di guardarsi attentamente la Legge Bassanini, la Merloni e il Codice degli Appalti pubblici, ancora prima di sparare a zero e postare antecedenti sentenze TAR, precisandole anche che una ricognizione della tematica da leggere per intero senza tagli e senza interpretazioni di comodo era rinvenibile nel parere dell'autorità che quindi le ho postato, ben precisandone la fonte. A quanto pare io e l'Avv. Pasquale, esperto in diritto amministrativo e ben noto a Pietramelara e non solo per la dedizione a questa materia, che colgo l'occasione di salutare, abbiamo la stessa visione della questione: questo conferma la sterilità della polemica che ancora tiene banco. Cordialmente la saluto Giulia e anonimo che si firma come Giulia, invitandovi per vostra crescita personale a confrontarvi con gli altri con umiltà, educazione e apertura mentale, tutti possono sbagliare ma le persone intelligenti riconoscono i loro errori e su questa questione è evidente che in molti su questo blog sono in errore.

Prof. De Nuccio ha detto...

Gentili Signori, dal tenore e dallo sviluppo della conversazione sono costretto ancora una volta, nonostante la consegna del silenzio, ad intervenire. Innanzitutto devo constatare che mentre dotti "medici" discutono delle cause teoriche e profonde del male, il paziente, cioè nel caso specifico il Borgo antico, rischia di morire. Per questa ragione, dopo prossime consultazioni con gli altri interessati e preso atto di quanto il Sindaco intenderà in concreto fare, settimana prossima sarà presentato il ricorso al Prefetto per la nomina di un commissario ad acta. Mi dispiace dal punto di vista personale che la questione corra il rischio di treasformarsi in un processo all'ufficio tecnico del Comune, con qualche margine legittimo di dubbio sul fatto che questo ufficio possa essere l'unico e principale responsabile della situazione precaria del Borgo Medievale. Forse persino ambienti della stessa Amministrazione vorrebbero nascondersi dietro le spalle del povero Geom. De Nuccio,. il quale non può divenire il capro espiatorio di una mancanza di progettualità anche politica.
La seconda considerazione è che a Pietramelara, come al Sud, e in Italia, ci siamo da tempo abituati al ribasso, all'accettazione dell'imperfezione come condizione non mutabile, al degrado e persino al concetto di male come categoria morale e spirituale che ingloba in sè queste caratteristiche della realtà. Si tratta di un pensiero debole derivato da una cultura del relativismo ( cito per tutti il Prof. Vattimo noto filosofo del pensiero debole) che è arrivata fin dentro le mura dei nostri piccoli centri. Un esempio? Sabato 18 febbraio 2012 vi sarà nella nostra Sala Consiliare una presentazione di un libro dal titolo apparentemente innocente "I fiori di Sara". La cosa sconcertante è che il libro è presentato con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Pietramelara. Il fatto è sconcertante sotto un duplice aspetto: il primo perché, come era per lo meno nel manoscritto da me letto, i fiori di Sara sarebbero i fiori di satana; il secondo perché nonostante una mia segnalazione con commento alla locandina proprio su questo blog de Il Sassolino, nessuno ha ritenuto esprimere un commento sul fatto che il patrocinio di una Pubblica Amministrazione venga dato ad una iniziativa celebrativa dell'idea del male,che evidentemente si concepisce come una realtà da accettare, persino necessaria e talvolta utile, dell'anticristo ( che sarebbe il fiore che Sara porta in grembo) e in termini più generali derivati dalla lettura dell'esoterismo massonico. Per i dettagli rimando al commento su questo Blog sotto la pubblicità riservata al libro.

Anonimo ha detto...

Continuo a non capire dove un mio intervento abbia potuto offendere un anonimo .E' offensivo avere dubbi su un intervento di un anonimo sedicente avvocato?? io non so se lo è o meno ma ho dei forti dubbi sul suo metodo di esprimere pareri. Ribadisco che non c'entra nulla lo stimato professionista tirato in ballo dall'anonimo. Chiedo all'avvocato anonimo è tecnicamente possibile diffamare un anonimo ? Mi dica lei chi è il presunto soggetto diffamato??
Con molta umilta' la saluto GIULIA

Anonimo ha detto...

Giulia , vedo che continua ad offendere e non capisco neppure come possa avere dubbi sul fatto che io sia un avvocato, le sue allusioni diffamatorie lasciano sottintendere che io abbia risposto non con competenza e scienza, lei afferma tra le righe, le assicuro che si comprende bene, che per quello che ho sostenuto, a suo giudizio ( ma lei poi chi è? che studi ha completato? dove si è laureata? quando e dove si è specializzata in diritto amministrativo? da quanto è abilitata avvocato?) io non sarei un avvocato.
Dubitare è umano ma perseverare è diabolico, a ben vedere infatti non mi pare che lei abbia dato prova di una qualche elementare perizia legale e nemmeno che io da parte mia senza ricorrere ad un linguaggio squisitamente giuridico non abbia cercato di rendere chiaro a non avvocati e non laureati in giurisprudenza i termini della questione: la rassicuro sull'essere avvocato e sulla certezza di quanto affermato, sedicente avvocato a lei sedicente intelligente non lo consente la minima educazione che ognuno dovrebbe possedere, è lei che scrive con questi toni e sulla sua assenza di educazione e scarsa capacità di espressione linguistica elimina ogni dubbio.
Se avesse voluto recuperare avrebbe dovuto rispondere sull'argomento della discussione e non scendere nuovamente sul piano personale con una persona che non conosce. La saluto.

Angelo ha detto...

Mi sembra che la questione vera sia stata persa un pò di vista: C'E' UNA EMERGENZA BORGO certificata dallo stesso Comune che decide di intervenire per cercare di risolvere il problema e... nonostante l'URGENZA (si tratta di Ordinanza contingibile e urgente) a distanza di BEN DUE ANNI, quello stesso Comune che aveva dichiarato l'urgenza, sta ancora cercando di trovare i proprietari per scaricare l'intervento che NON SA FARE... SIAMO AL RIDICOLO.!

Anonimo ha detto...

Caro sedicente avvocato La risponde un umile sedicente intelligente ( e poi sarei io ad offendere) . La mia scarsa capacità di espressione linguistica denota la mia scarsa formazione non solo giuridica ma anche scolastica che non ho nessuna remora a confermarLe. Pero' vorrei segnalare all'esimio giurista che ignoranza non è sinonimo di mancanza di intelligenza o di mancanza di educazione . Ho messo in forse il suo essere avvocato ? Certamente ! Ma se ci pensa bene il primo a mettere in forse la propria autorevolezza è stato Lei stesso celandosi dietro l'anonimato ! Si scusi con se stesso e prenda esempio da altri professionisti che su questo stesso argomento non hanno avuto paura di firmarsi con nome cognome e Titolo.
Io sono semplicemente Giulia,non ho una laurea, ho un misero diploma di istituto tecnico,nella mia lunga vita vissuta anche fuori da Pietramelara ho avuto a che fare con tanti personaggi ma non ho mai offeso nessuno.
Se lei si fosse firmato , certamente non avrei messo in dubbio la sua professionalità, ma visto che non ha avuto il coraggio di farlo, l'ho fatto ed le confesso che il dubbio mi resta. GIULIA (poco intelligente e non laureata)

Anonimo ha detto...

Grande Giulia !!!!!!!!
Antonio

Roberto ha detto...

E' certamente dovuto ad una incompetenza del responsabile dell'fficio il fatto che una situazione di emergenza e di pericolo venga affrontata nei modi così bene descritti dal Prof. De Nuccio. E' anche vero però che manca un reale supporto all'ufficio da parte dell'amministrazione. .. Inutile tentare di distinguere tra proprietà privata e pubblica. Il fatto è che manca un progetto di intervento per il Borgo. Credo di ricordare che gli ultimi interventi sono quelli che la precedente amministrazione ha realizzato (l'illuminazione e il recupero della torre oltre alle strade interne). In quel caso si è visto un impegno fattivo dell'Assessore delegato Giovanni Zarone che fece intervenire a Pietramelara addirittura l'Assessore Regionale per un programma congiunto di rilancio e riqualificazione. Si tratta di iniziative che hanno avuto una stagione felice ma purtroppo breve. E non è colpa del responsabile dell'ufficio che il borgo va in pezzi, non è a causa della sua incompetenza la degradazione che il nostro Comune vive. I Nostri Amministratori purtroppo non hanno neppure l'IDEA di come cercare di vitare il tracollo definitivo, impegnati come sono a pavoneggiare la loro vuota carica o ad accentrare tutto il possibile nella piazza pota a servizio del principale BAR. Questo è il vero dramma. E non è per una ragione politica che sto parlando ma per cercare di dare un sussulto alle giovani generazioni che vedo finalmente interessate alle cose del Notro Comune e sui quali deve essere fondata la nostra peranza di risollevarci. Abbiamo bisogno di reale disinteresse, di energie pulite, di competenza, di generosità e di amore per il Paese che i nostri amministratori non hanno.

Anonimo ha detto...

Finalmente qualcuno che dice le cose con chiarezza e senza fare inutili polemiche in forma di battibecco. CONDIVIDO IN PIENO quello che ha detto Roberto. L'amministrazione non ha mosso un solo dito per il Nostro tesoro storico. Sarebbe bastato PROSEGUIRE il progetto del precedente Assessore Zarone che, dopo annidi stasi, aveva finalmente messo in moto il recupero del Borgo .... Siamo ritornati al punto di prima e quello che è stato fatto con sacrificio e impegno ora sta andando in rovina definitivamente. Vai avanti Prof. De Nuccio, sei una persona perbene e competente, noi siamo con te in questa e in tutte le altre battaglie che vorrai intraprendere per il bene del Nostro Comune.

Roberto ha detto...

Dobbiamo augurarci che ci sarà una stagione nuova, di rinascita, in tutte le cose che riguardano il Nostro Comune. Abbiamo indubbiamente assistito ad una fase buia della nostra Storia, nella quale l'ha fatta da padrona l'incompetenza, insieme all'incapacità, al pressapochismo, e, purtoppo, all'interesse personale. La gestione pubblica non è mai stata così devastante.. opere pubbliche iniziate senza una plausibile ragione (vedi circumvallazione, canale nel Monte Maggiore) che resteranno incompiute per anni, opere importanti come la scuola, lasciate "al palo", nessuna politica giovanile, nessuna programmazione per l'occupazione, nessun intervento per insediare i PIP, nessuna iniziativa industriale o artigianale... NULLA! Abbiamo fatto un salto INDIETRO pauroso nel silenzio assordante della pseudo opposizione, incapace di imprimere una raddrizzata su qualsieasi questione (vedi le indennità del 2% all'Ufficio tecnico sollevata non dalla minoranza ma da un Ingegnere di Pietramelara). Abbiamo però l risorse giovanili che possono recuperare il tempo e i danni che abbiamo subiti.

Oreste ha detto...

Invece di criticare, siamo propositivi: il Borgo non è di tutti! Le case sono di cittadini che preferirebbero vederle diroccate prima di spendere un centesimo e la rovina parte dai soldi del terremoto che tutti aspettano e che solo quest'Amministrazione sta cercando di muovere(saremo i primi e col budget più alto). Perchè chi ha proprietà sul Borgo non investe e le recupera? Volete investire i soldi pubblici nelle case dei privati e parlate di opere inutili come il canale di Montemaggiore? Mai sentito parlare di Sarno?

Anonimo ha detto...

Caro Oreste, ma come dopo 30 anni sei ancora alla ricerca dei soldi del terremoto? Guarda che in Italia ci sono state altre emergenze che hanno assorbito tutte le risorse. Non oposso credere che i nostri amministratori puntano al recupero del Borgo cercando di muovere quei fondi! Solo una visione miope può pensare che i privati investano nelle abitazioni diroccate se manca un programma di intervento del pubblico. Quindi senza i progetti, che l'amministrazione doveva fare, (e non ha fatto e nemmeno continuato quelli che c'erano) ci possiamo solo aspettare macerie... e altre Ordinanze di sgombero. ..

Anonimo ha detto...

Ma quali programmi possono fare i nostri Amministratori?? ... Mi sembra che tutta la loro capacità si esaurisca nelle manioni operative (pulire a terra, spostare bidoni della immondizia, legare i bidoni con il ferro filato) o, ancora peggio, in inutili teorie esposte davanti ad un negozio di generi alimentari. Per fare progetti di quel genere occorrono persone diverse, ci vuole intelligenza e amicizie di livello superiore a quelle dei nostri amici amministratori.

Anonimo ha detto...

Cari lettori le capacità di un professionista si discutono per quello che afferma e sostiene, non per aver firmato o meno un intervento su un blog zeppo di commenti in anonimo, del resto anche il solo nome Giulia senza cognome ben potrebbe essere di fantasia. Ritornando a noi la questione della carenza di competenze è ormai dato acquisito, la proprietà privata degli immobili pure, alcuni risiedono a Roma e non hanno mai speso un euro, la questione della pubblica incolumità compete all'ente che dovrà certamente attivarsi, per il resto le spese almeno per quanto attiene alle proprietà private dovrebbero essere sostenute dai privati proprietari. Il comune a questo punto se questi non si curano dei loro immobili che diventano anche pericolo per gli altri potrebbe avviare un esproprio e risolvere la questione in questi termini : conservi la proprietà se la manutentieni come si deve, se non vuoi o non può l'acquisisco e ti ristoro detratte le spese per i danni che il tuo comportamento mi ha arrecato.
SALUTI Avv. Francesca

Anonimo ha detto...

Cara avv. Francesca, quello che hai detto dimostra competenza e capacità di analizzare i problemi per una soluzione concreta della questione sollevata dal Prof. De Nuccio....di queste qualità non è purtroppo dotato il nostro Sindaco e tutti quelli che lo contornano ... il loro modesto ingegno è interamente dedicato alle questioni economiche personali.. come prendersi l'indennità del 2% (pari a 33.000 euro in più sul loro stipendio) ...

Anonimo ha detto...

Ti ringrazio ma non tutti a quanto pare sono pronti ad un passo indietro e alle scuse. A Giulia chiunque sia auguro ogni bene, ma per il futuro fossi in lei certi termini li eviterei e mi interesserei di questioni e materie che realmente conosco, sopratutto se mi confronto con esperti del settore.
Avv.Francesca

Anonimo ha detto...

Cara avv Francesca sei una professionista squisita, hai usato terminologia e stile adeguato!
Rimango perplessa sui termini che la sottoscritta avrebbe usato nei confronti tra l'altro di un anonimo! Cmq pazienza per non essere riuscita, con i pochi mezzi intellettuali di cui la natura mi ha fornita ,a farmi capire da professionisti. La finisco qui perchè non voglio entrare in una disquisizione che sta assumendo solo finalità (seppur legittime)di politica locale.
Grazie . Giulia

Il Sassolino ha detto...

Visto che la discussione sembra avere tante argomentazioni, proponiamo, a chi è interessato, di rilasciare una video - intervista così come quella che ci ha gentilmente rilasciato il proff. De Nuccio.

Anonimo ha detto...

... l'umiltà è dote sconosciuta a molti ... e i nostri amministratori ne sono un esempio: Sindaco e Assessori incompetenti come loro non ne abbiamo mai visti eppure hanno il coraggio di continuare ad amministrare (.. meglio .. a fare danni!) Se fossero umili direbbero "sono un incapace è meglio che mi dimetto"! ... invece vanno avanti, alla giornata, incassando ogni giorno figuracce su figuracce ... Mai una volta che abbiano avuto ragione in qualche questione !!! MAI ... CARI AMMINISTRATORI, UMILTA',... CI VUOLE UMILTA' PER CAPIRE CHE SE SEI INCAPACE, IMPREPARATO, NON COMPETENTE, FAI PIU' DANNI DEL TERREMOTO che, oggi, addirittura vorresti utilizzare per risolvere i problemi del Borgo!! ...

Anonimo ha detto...

Credo che il video del Prof. De Nuccio spieghi benissimo i termini di una questione molto grave affrontata in maniera inadeguata dal Comune. Capire se ciò è dipeso dal fatto che il responsabile De Nuccio non fosse idoneo per la mancanza di titoli a ricoprire quell'incarico, o dalla negligenza degli amministratori nella cura del nostro Patrimonio storico non cambia molto il risultato.... resta la grave denuncia del Prof. De Nuccio a mettere un timbro di scempiaggine alla vicenda di cui si dovrebbero occupare professionisti di comprovata esperienza e capacità e non i soliti azzeccagarbugli COSTOSI (si prendono senza vergogna pure i soldi dei pareri orali) e inefficienti (vedi l'ultima causa persa contro la Cartiera).

Anonimo ha detto...

Con puntuale periodicità, ogni cinque anni si ripresenta la questione borgo medioevale, nel frattempo , pochichissimi hanno veramente avuto a cuore tale argomento.Come dice anche il prof. De Nuccio, la tematica è complessa sia dal punto normativo che dal punto di vista del reperimento delle necessarie risorse.L'ente pubblico puo' intervenire sulle aree pubbliche e creare le condizioni di sviluppo ma oltre puo' poco. Di idee progetto,in passato, ne sono state avanzate tante, compreso gruppi di lavoro composti da architetti in partnership con l'università, ma queste si sono sempre scontrate con la difficoltà di reperire risorse adeguate che potessero permettere anche ai privati di investire.
Fare una singola opera in un contesto degradato condanna anche quest'ultima al degrado progressivo,vedi l'ex asilo. Sicuramente non bisogna arrendersi, sicuramente bisogna fare ogni sforzo per salvaguardare il borgo ,patrimonio di tutti. Ma vi prego non cadiamo nell'errore del facile qualunquismo o peggio credere in chi prospetta facili soluzioni.
Michele

Amedeo Lombardo ha detto...

Si è vero si ripresenta ogni cinque anni .. è anche vero però che gli unici interventi per il Borgo sono stati fatti dalla precedente Amministrazione che aveva avviato, con interventi concreti (non chiacchiere) un vero programma di recupero che si è insabbiato con questa Maggioranza. Allora non è una questione di prospettare delle facili soluzioni ma di avere delle idee, da trasformare in programmi, poi in finanziamenti, e poi in opere reali come quelle che si erano iniziate (come recupero della Torre Normanna, i gradoni su tutta via Leone, l'iluminazione, le fognature, il recupero del giardino della Torre - di cui oggi i cittandini usufruiscono - ecc)