martedì 21 maggio 2013

ACCESSO AGLI ATTI ILLIMITATO: I CITTADINI CONTROLLERANNO LA POLITICA


     Non potremmo più dire: “Alla faccia! Non immaginavo proprio potesse accadere qualcosa del genere…”. 
    Da privato cittadino, che ogni tanto segue le vicende politiche e ritiene l’attuale classe partitica e politica fallimentare ed incompetente, interpreto così il decreto legislativo, recante la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a., approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013. 
     Il nuovo provvedimento è stato modellato sul modello americano del Freedom of Information Act, un modello basato su un unico principio: accesso generale ed immediato agli atti della pubblica amministrazione a semplice richiesta del cittadino. Niente più scuse assurde per prendere visione di un documento pubblico,
come spesso è accaduto nel nostro Comune… il più delle volte condito con derisioni ed insulti. Da oggi la trasparenza totale è legge! 
Ecco alcuni provvedimenti contenuti nel decreto:
  1. favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
  2. istituzione dell’accesso civico: la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione; l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
  3. Completezza delle informazioni: i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
  4. Pubblicazione di documenti concernenti gli organi politici: curricula, atti di nomina, spese sostenute, etc. 
Questi sono solo alcuni dei tanti provvedimenti già emanati. Speriamo il nostro municipio li attui, non vogliamo più avere problemi nell’avere qualche determina, qualche delibera, qualche risposta… Ricordiamo ai nostri lettori che da mesi il nostro Municipio non ci risponde a quesiti quale: a che punto è il canalone? Che fine hanno fatto i famosi 33.000 euro? A che punto è l’acquedotto? Possiamo prendere in gestione un pezzo di verde pubblico? E a tante altre domande…

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