COMUNE DI PIETRAMELARA
(PROVINCIA DI CASERTA)
Ufficio Tecnico Comunale
Prot. n.840
del 19/02/2014
CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO
Ordinanza Sindacale N. Q Z I 2014
IL SINDACO
VISTO l'art. 10, comma 1 della Legge 27/03/1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
RILEVATO che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 257/1992 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;
DATO ATTO che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili i comunicare alle A.S.L. la presenza dì amianto fioccato o in matrice friabile presentì negli edifici;
CONSIDERATO che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art. 12 delia Legge n. 257/1992, le A.S.L. effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;
VISTO l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;
CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agii Enti Locai? di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione del rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
RITENUTO necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presentì materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08/08/1994);
CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte 'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;
VISTI, inoltre:• gli arti 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• la Legge 27/03/1992, n. 257;
• il D.M. 06/09/1994;
• i! D M . n. 471 del 24/10/1999, regolamento indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al sensi dell'art. 17 del D. Lgs.n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
• i! Decreto Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• il R.D. 27/07/1934, n. 1265;
• la Legge 24/02/1992, n. 225 (Protezione Civile);
ORDINA
a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (Novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:
- ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente o scaricabile all'indirizzo internet http://www.comune.pietramelara.ce.it, la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto; successivamente il Comune provvedere a trasmettere alla Provincia di Caserta e all'A.S.L. tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;
- a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:
o a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
o a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.
In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
- integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
- integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento dì bonifica entro li termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S L .
AVVERTE
che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
- coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione dei rìschio amianto in data non antecedente al 01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o. in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.
che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale e prevista la sanzione amministrativa da € 2.582.20 ad € 5.164.57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15. comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c p p.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Sede legale: Piazza Municipio, 1 - 81051 Pietramelara (CE) - C.F. 80005470614 - tel. 0823-648233 - fax 0823-648236 - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Campania di Napoli - e ciò per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034;
o, in alternativa
- entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 deld.P.R. 24/12/1971, n. 1199.
A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo De Nuccio, responsabile del Servizio Tecnico - tel. 0823/648233 fax 0823/648236, al quale è possibile rivolgersi nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e a mezzo manifesti murali da affiggere sull'intero territorio comunale.
inoltre, dispone l'invio di copia delle presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge e per le rispettive competenze, a:
- Comando Polizia Municipale, sede;
- Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Caserta;
- Stazione Carabinieri di Pietramelara (CE);
- A.S.L. Distretto 15 U.O.P.C, di Alife (CE);
- A.R.P.A.C. di Caserta;
- Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania;
- Provincia di Caserta - Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti. ///
Il Sindaco
F.to Luigi Leonardo
Sede legale: Piazza Municipio, 1 - 81051 Pietramelara (CE) - C F . 80005470614 - tel. 0823-648233 - fax 0823-648236
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